lato economico della questione!!!
La lavoratrice, prima dell'inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione, deve presentare al datore di lavoro e all'Inps, apposita domanda corredata dal certificato medico attestante il mese di gestazione e la data presunta del parto.
A seguito del parto ed entro trenta giorni dallo stesso, per usufruire dei diritti previsti, la lavoratrice deve altresì inviare al datore di lavoro e all'Inps il certificato di nascita del bambino/a ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del Dpr 445/2000 (autocertificazione).
Con lettera a parte si deve segnalare la nascita all'Ufficio del Perosonale per usufruire delle detrazioni fiscali per i figli a carico e richiedere l'erogazione degli assegni familiari, se spettano.
La data del parto è conteggiata nel periodo di congedo per maternità che precede il parto.
Trattamento economico
Congedo di maternità / paternità
Nel corso del congedo di maternità / paternità viene corrisposta a carico dell'INPS la seguente indennità:
80% dell'ultima retribuzione mensile intera (maggiorata del rateo di gratifica natalizia e delle altre mensilità aggiuntive) precedente l'inizio del congedo di maternità / paternità.
Alcuni contratti aziendali prevedono un trattamento economico di miglior favore con l'integrazione al 100%.
Cessazione del rapporto di lavoro
L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi risoluzione del rapporto di lavoro per:
• Cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta;
• Scadenza del termine per assunzioni a tempo determinato purchè si verifichino durante i periodi di congedo di maternità sia normale che anticipato.
Congedo parentale
L'indennità corrisposta dall'INPS nel corso del congedo parentale è pari al 30% dell'ultima retribuzione intera percepita prima di entrare:
• In congedo di maternità se il congedo parentale segue immediatamente il congedo di maternità;
• in congedo parentale quando questo viene fruito frazionatamente e quindi si situa in periodi non immediatamente successivi al congedo di maternità (circolare INPS n. 109/2000).
Entro quando
Viene retribuito un periodo complessivo, tra i genitori, di 6 mesi di congedo parentale (30% ultima retribuzione mensile intera) ai:
• genitori naturali fino al 3° anno di vita del bambino/a (*);
• genitori adottivi o affidatari fino al 6° anno di età (*);
• genitori adottivi o affidatari tra i 6 e i 12 anni di età (entro i 3 anni successivi all'ingresso in famiglia).
(*) il giorno del compleanno deve essere compreso
Inoltre l'indennità spetta a condizione che il reddito personale annuo del richiedente assoggettabile all'IRPEF sia inferiore a 2,5 volte limporto annuo del trattamento minimo INPS pari, per il 2002, a 12.762,35 euro:
• genitori naturali fino al 3° anno di vita del bambino/a, che abbiano già fruito dei 6 mesi complessivi di congedo retribuito per i genitori naturali dal 3° fino all'8° anno di età, per periodi eventualmente ancora non fruiti;
• genitori adottivi o affidatari quando il congedo prosegue oltre i 6 mesi tra i due genitori oppure per periodi fino a 6 mesi dopo il 3° anno di ingresso in famiglia.
Ai fini della determinazione del reddito:
• per i rapporti di lavoro a tempo parziale la soglia individuale di reddito non va riproporzionata e pertanto resta la medesima;
• da tale reddito sono esclusi il reddito per la casa di abitazione,TFR, arretrati a tassazione separata e la stessa indennità per congedo parentale.
• il reddito da considerare è quello presunto dell'anno in cui iniziala prestazione o parte di essa. Pertanto, per periodi a cavallo di due anni, va valutata l'opportunità di riprendere anche per un solo giorno il lavoro nel nuovo anno.
Riposi giornalieri
Sono regolarmente retribuiti dal datore di lavoro per conto dell'INPS.
Malattia del bambino
La disciplina legislativa non prevede alcuna copertura economica. I CCNL di settore e/o aziendali possono stabilire condizioni di migliore favore.
Part time
In base al principio di non discriminazione, le lavoratrici a tempo parziale hanno diritto a tutte le indennità previste indipendentemente dal tipo di lavoro parziale svolto: queste indennità sono erogate in proporzione all'orario ridotto della prestazione lavorativa.
Per il part time ciclico (rapporto che prevede periodi di lavoro alternati a periodi di non lavoro) :
• se il congedo di maternità inizia entro il periodo lavorativo o entro 60 giorni dall'ultimo giorno lavorato, l'indennità viene erogata per tutto il periodo di congedo, anche durante la fase non lavorativa;
• se il congedo di maternità inizia oltre il 60° giorno dall'ultimo giorno lavorato, l'indennità viene erogata solo per i giorni compresi durante le fasi lavorative e non compete durante le pause.
Se la lavoratrice/ore e il datore di lavoro concordano la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità/paternità, l'indennità da corrispondere viene calcolata sulla base della retribuzione più favore